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Un datore di lavoro è parificato ad un lavoratore come operatore nell’utilizzare attrezzature ma non dovrebbe essere sanzionato se non avesse subito idonea formazione.
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-d-lgs-81-08-n-1-2020.pdf

Controlli in Cantiere : “Non me li fanno…”

 Chiunque faccia audit su cantieri e linee di produzione sarà capitato almeno mille volte di sentire risposte come questa. Le registrazioni delle attività di controllo sono sempre difficoltose da evidenziare. Come se i controlli non facessero parte del ciclo di lavoro. Faccio un pezzo o realizzo una parte d’opera, guardo la specifica, verifico quello che devo verificare e la libero per una lavorazione successiva. Facile no. Il punto relativa allo “svincolo” alla fase successiva va registrato, questo ci di dice la 9001. Perchè? per poter assicurare a chi effettuerà la fase successiva che lavorerà su una parte conforme, per poter fornire informazioni su un potenziale problema prima che qualcuno “glassi” la nostra torta di fango che invece doveva essere di cioccolato, per essere sicuri che chi ha dato l’ok sia la figura incaricata a tale scopo (con adeguata competenza e autorità). Più che una prescrizione di una norma sembra un consiglio di un Nonno, Eppure, eppure è sempre difficile trovare evidenze dei controlli ma rilavorare una parte successivamente o banalmente mandare qualcuno dopo a verificare per essere sicuri che tutto vada bene costa e alla fine dell’anno costa tanto.

Cambiamenti Tecnologici

Come cambierà il mondo del lavoro in base allo sviluppo tecnologico è difficile prevederlo. Le aziende cambieranno scompariranno professioni e se ne creeranno altre e … sicuramente non sarà come ci immaginiamo!

https://www.linkedin.com/posts/alberto-canepa-95482947_better-educated-higher-paid-workers-will-activity-6603954483900760064-EdSu

 

Approfondimenti su PES, PAV e lavori sotto bassa tensione

#45001; #rischioelettrico

Il rischio elettrico è qualcosa a cui la maggior parte dei lavoratori sono esposti normalmente in fase di realizzazione in cantiere e a seguito di interventi di manutenzione o riparazione.

La norma tecnica nazionale che disciplina i lavori elettrici è la norma CEI 11-27 (IV
edizione) pubblicata nel 2014. In tale edizione il rischio è stato messo in correlazione con la zona di lavoro (si veda la figura 5.1), definita in base alla distanza dalle
parti attive non protette (o non sufficientemente protette).

l lavoro elettrico deve essere eseguito da : PES o PAV, oppure, se non si tratta di lavoro sotto tensione, da PEC sotto la supervisione di PES, o da PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV.
Spesso si confonde la l’attirbuzione della qualifica di PES/PAV al possesso di un attestato di un corso di formazione  (normalmente esterno) ma non è cosi o meglio  la condizione di PES o PAV è attribuita dal datore di lavoro (con l’indicazione delle tipologie dei lavori cui si riferisce), sulla base dell’istruzione, dell’esperienza e delle caratteristiche personali significative dal punto di vista professionale (CEI 11-27 punto 4.15.2). Il datore di lavoro si avvale anche delle valutazioni del medico competente.

La pubblicazione INAIL del 2018 sull’argomento è disponibile al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-impianti-in-bassa-tensione.pdf

 

Nuove regole antincendio distributori mobili

#ambiente; #14001 ; #adempimenti
Il 5 gennaio 2018 entra in vigore il Decreto del 22 novembre 2017 che pone nuove regole antincendio per i contenitori-distributori di combustibili di categoria C con capacità fino a nove metri cubi Sono esonerati dall’applicazione del nuovo Decreto i serbatoio che:
* hanno atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti Autorità, così come previsto dall’articolo 38 del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
* hanno il certificato di prevenzione incendi in corso di validità o è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, numero 151;
* sono stati pianificati, o sono in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, numero 151

Approfondimenti 5-17: Prodotti da costruzione – Sanzioni

#qualità, #marcaturaCE, #prodotto

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106. “Adeguamento della normativa nazionale alle  disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la  commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.”

Tale decreto abroga e sostituisce il D.P.R. n. 246/1993, che costituiva l’attuazione italiana della precedente normativa europea sui prodotti da costruzione (la Direttiva 89/106/CEE).

Il D.lgs. stabilisce che il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore debbano rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE.

Esso disciplina anche gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA).

Di più specifico interesse per le imprese di costruzione è l’art. 20, che stabilisce le sanzioni per le diverse tipologie di soggetti in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.

Di seguito il quadro delle sanzioni: sanzioni amministrative (da 2.000 a 12.000 euro) per il progettista dell’opera che prescriva prodotti non conformi ai già citati obblighi di marcatura CE. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro); sanzioni amministrative (da 4.000 a 24.000 euro) per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi agli obblighi in materia di marcatura CE e dichiarazione di prestazione stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro); altri tre articoli completano il quadro delle sanzioni (amministrative e/o penali) a carico dei fabbricanti dei materiali, dei distributori e degli organismi di certificazione.

È quindi indispensabile per il costruttore verificare le prestazioni e le richieste progettuale e la sottomissione dei prodotti , prima del loro approvvigionamento, alla direzione lavori.

Per garantire l’armonizzazione delle norme, il D.lgs istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione (presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) che coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova.

Approfondimenti 4-17: riduzione premio Inail 2018

#inail, #sicurezza

L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con d.m. 12.12.2000, come modificato, da ultimo, dal d.m. del 3.3.2015, prevede l’applicazione da parte dell’Inail di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo , calcolati per singola voce di tariffa (es da 11 a 50 lavoratori la riduzione è del 18 %).

Unici elementi di novità per l’anno 2018 sono i seguenti due interventi:
• C16 “l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2017 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”; • D2 “l’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali”.

Aggiornamento

#ambiente, #costruzioni, #14001, #rifiuti
In una recente sentenza la Corte di Cassazione (n. 16441 del 31 marzo 2017), ha confermato la prescrizione legislativa che prevede il deposito temporaneo dei rifiutii, effettuato prima della raccolta, solamente nel luogo di produzione del rifiuto stesso. Questo implica che se il luogo di produzione del rifiuto è diverso e non funzionalmente legato al terreno del deposito, si ha deposito incontrollato punibile con il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.

Approfondimento 1/17 – Proroga dimezzamento sanzioni SISTRI

#ambiente; #14001; #adempimenti

Per quanto riguarda la normativa ambientale il Decreto Milleproghe ha stabilito che viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31
dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa