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Condurre un audit di terza parte è sempre un esercizio di equilibrio tra competenza tecnica, capacità relazionali e conformità ai principi dell’imparzialità e dell’obiettività. Tuttavia, quando le condizioni ambientali sono sfavorevoli, il compito diventa ancora più complesso.
Pensiamo a organizzazioni in crisi economica, dove la tensione è palpabile e ogni osservazione rischia di essere percepita come un attacco. Oppure a referenti interni troppo accondiscendenti, che potrebbero limitare l’accesso a informazioni cruciali per non “disturbare” la quiete organizzativa. Non meno delicata è la presenza eccessiva di consulenti, che a volte tendono a “pilotare” le risposte e a influenzare il processo di valutazione.
In questi contesti, a mio avviso è fondamentale per assicurare una valutazione efficace:
– rimanere imparziale, anche di fronte a pressioni o influenze esterne.
– gestire le relazioni interpersonali, costruendo un clima di fiducia ma mantenendo sempre una distanza professionale.
– andare oltre la superficie, adottando un approccio di ricerca delle evidenze centrato per comprendere la reale efficacia del sistema di gestione, al di là della semplice conformità formale.
Un audit efficace, anche nelle condizioni più difficili, è quello che non si limita a “confermare” lo status del sistema, ma fornisce all’organizzazione delle opportunità di miglioramento. È proprio in questi contesti che emerge il vero valore del lavoro di un auditor anche se a dire la verità è un lavoraccio da fare.

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Approfondimenti – 3/2015: Classificazione dei rifiuti #rifiuti; #ambiente; #iso14001

Sulla classificazione dei rifiuti sono usciti due importanti provvedimenti purtroppo slegati fra loro, il primo è la legge 116/2014 che entra in vigore il 18-02-15 che fornisce indicazioni su quali sono i passi da seguire per classificare un rifiuto:

“1) la classificazione deve avvenire “in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”;
2) se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinare al fine di procedere alla sua gestione;
3) Se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
4) Se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede. Le indagini da svolgere sono: a) individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi); b) determinare i pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti); c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuti presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).”

Tale indicazioni vanno a modificare le premesse all’allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del “Codice ambientale” , tale allegato sarà però revisionato in maniera sostanziale a partire dal 01-06-2015 dalla Decisione 2014/955/CE che definisce i nuovi codici CER a livello europeo .

Quindi fino a giugno avremo una situazione non chiarissima, con delle indicazioni operative che però si applicano ad un elenco CER che sarà presto modificato , inoltre con il nuovo recepimento di giugno 2015 vi è con la concreta possibilità che le premesse appena definite dal 116/2014 siano anche esse superate da quanto definito in allegato della Decisione Europea.