Archivi del mese: febbraio 2016

Approfondimenti – 2/2016: necessità di Piano Operativo Sicurezza per le forniture di CLS – chiarimenti #sicurezza; #safety; #cantiere; #ohsas18001

Nella circolare riportata in calce, il ministero del lavoro chiarisce quando un fornitore di CLS ha l’obbligo di redigere un POS per lo specifico cantiere, tale necessità, secondo la circolare, non è presente quando in cantiere l’autista della auto-betoniera non effettui nessuna attività a pie macchina ( quindi non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa) in caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera quindi è necessaria la presenza di apposito POS.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza Roma, 10/02/2016
Prot. 37 / 0002597 / MA007.A001.10742
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Divisione III – Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica
Alle Direzioni Interregionali del Lavoro
Direzioni Territoriali del Lavoro
LORO SEDI
e, p.c. al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
SEDE

Oggetto: Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo.

Con la presente nota si forniscono chiarimenti concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
Il d.lgs. n. 81/2008, negli artt. 26 e 96, ha preso in considerazione le mere forniture di materiali ed attrezzature. In particolare l’art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008 ha stabilito che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso m cui nel cantiere operi unii unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: […] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b)”.
Il successivo comma 1-bis del medesimo art. 96 ha precisato che “la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26” con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
L’art. 26, comma 3-bis, del decreto in parola, ha stabilito che l’obbligo di redazione del DUVRI (di cui al precedente comma 3 dello stesso articolo) non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”.
Dalla lettura coordinata dei due articoli citati del d.lgs. n. 81/2008 si desume che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del POS, per effetto dell’art. 96, comma 1 bis, sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26, comma 3-bis. fermi restando comunque per tali aziende gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
Premesso quanto sopra, in merito alle operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili, diversi operatori del settore hanno rappresentato la necessità di chiarire in quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una “mera fornitura di materiali”, tali da poter rientrare nel disposto di cui all’art. 96, co 1 bis, e quindi esonerare le imprese dalla redazione del POS.
Per risolvere tale questione la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la redazione di una procedura per la fornitura in cantiere approvata il 19/01/2011 e diffusa con Lettera Circolare del 10/02/2011, con la quale sono fornite indicazioni operative relativamente alle “informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra fornitore e impresa cliente” ed alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della “sicurezza dei lavoratori coinvolti a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calce struggo da parte dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”.
La citata Lettera Circolare, inoltre, impartisce precise indicazioni sulle procedure di sicurezza che deve rispettare il lavoratore dell’impresa fornitrice che, nel caso di “mera” fornitura, “non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa” (cfr. 6.3.2 Scarico in benna o secchione e6.4 Operazioni di pompaggio), cosicché, in caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.
Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è pertanto necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratti di una “mera” fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest’ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).
Nel primo caso, come detto, non si potrà esigere il POS o il DUVRI per effetto, rispettivamente, degli artt. 96, comma 1-bis, e 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26, comma 2, del medesimo d.lgs.
La procedura per la fornitura di calcestruzzo, approvata dalla Commissione consultiva permanente ed emanata con lettera circolare di questo Ministero del 10/02/2011, dà applicazione al citato art. 26, comma 2.
Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 81/2008, e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo PAPA)

Approfondimenti – 2/2016: Criteri ambientali e riduzione fidejussione settore appalti pubblici #ambiente; #appalti; #adempimentolegislativo; #ISO14001

Il 24 dicembre 2015 sono stati emanati dal Ministero dell’Ambiente i Criteri Ambientali Minimi (CAM) con i quali le Pubbliche Amministrazioni potranno valutare le offerte per l’affidamento della progettazione, nuova costruzione e ristrutturazione degli edifici .
La definizione dei criteri ambientali minimi per le varie tipologie di forniture alle pubbliche amministrazioni rientra nell’ottica del Piano di Azione Nazionale che prevede che questi criteri rappresentino il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che possano essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire di massimizzare i benefici ambientali ed economici.
Particolarmente interessanti sono alcuni punti dei Criteri Minimi ambientali destinate alle attività di costruzione:
1) Selezione dei Candidati all’appalto – possesso di sistemi ambientali (certificazione EMAS o ISO 14001);
2) Specifiche tecniche di Cantiere (modalità di esecuzione di alcune lavorazioni e di gestione di alcuni aspetti ambientali)
3) Specifiche tecniche dei componenti ( definizione delle percentuali di materiale riciclato ,criterio generale 15% in totale su peso dell’opera,…)

Si segnala inoltre che l’art. 16 della Legge(Legge n.221 del 28 dicembre 2015 entrata in vigore dal 2 febbraio 2016 ha modificato l’art.75 del Codice dei contratti si prevedendo ulteriori casi di riduzione del massimale della provvisoria per le imprese in possesso di certificazioni ambientali Emas, Uni En Iso 14001, Ecolabel UE, in particolare una ulteriore riduzione del 30% della provvisoria e della definitiva in presenza di certificazione Emas o del 20% in presenza di certificazione Uni En Iso 14001. La riduzione è cumulabile con quella del 50% prevista in caso di certificazione del sistema di qualità (dal 70% all’80% di riduzione se applicate entrambe);