Patente a Crediti

‘Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato, in data 15 ottobre, l’elenco delle Frequently Asked Questions (FAQ) relative alla patente a crediti. A seguito delle prime quattro FAQ pubblicate il 4 ottobre, sono state aggiunte ulteriori dodici domande per chiarire diversi aspetti legati a questo nuovo obbligo.

Tra i temi trattati, vengono forniti dettagli sull’invio della richiesta di patente a crediti, sui soggetti obbligati a richiederla e sui casi di esclusione, in particolare per coloro che possiedono l’attestazione di qualificazione SOA. Un’importante precisazione riguarda la procedura di inoltro dell’autocertificazione, che non prevede il rilascio di una ricevuta, lasciando quindi agli utenti il compito di conservare le proprie copie digitali o cartacee.

Per quanto riguarda l’accesso al portale dedicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato, questo è possibile tramite identità digitale, come SPID o CIE. In caso di delega, il delegato può accedere con le proprie credenziali senza dover necessariamente utilizzare quelle del soggetto a cui la patente a crediti è intestata. Tuttavia, al momento, non è disponibile un modulo ufficiale per il rilascio delle deleghe, un dettaglio su cui si attendono ulteriori aggiornamenti.

L’obbligo di possedere la patente a crediti si applica a tutte le imprese che operano in cantieri inclusi nell’elenco dell’allegato X del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). Questo include figure come giardinieri, che svolgono lavori di posa in opera di aiuole o muri perimetrali in cemento, e archeologi che effettuano rilievi in cantiere, la cui iscrizione all’albo professionale è equiparata a quella presso la Camera di Commercio.

Un’esclusione è prevista per le aziende che svolgono operazioni di carico e scarico di materiali con attrezzature di lavoro, poiché tali attività rientrano nella mera fornitura e non richiedono il possesso della patente. Per quanto riguarda i consorzi, solo quelli stabili con autonoma personalità giuridica sono obbligati a richiedere la patente o l’attestazione SOA. Al contrario, i consorzi ordinari, privi di personalità giuridica, non sono tenuti a possedere la patente, potendo contare su quella delle imprese consorziate.

Infine, l’Ispettorato ha chiarito che le verifiche sul possesso della patente a crediti devono essere effettuate anche per le imprese subappaltatrici. La mancata verifica può portare all’applicazione di una sanzione amministrativa che varia da 711,92 a 2.562,91 euro.

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