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Approfondimenti – 3/2015: Classificazione dei rifiuti #rifiuti; #ambiente; #iso14001
Sulla classificazione dei rifiuti sono usciti due importanti provvedimenti purtroppo slegati fra loro, il primo è la legge 116/2014 che entra in vigore il 18-02-15 che fornisce indicazioni su quali sono i passi da seguire per classificare un rifiuto:
“1) la classificazione deve avvenire “in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”;
2) se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinare al fine di procedere alla sua gestione;
3) Se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
4) Se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede. Le indagini da svolgere sono: a) individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi); b) determinare i pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti); c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuti presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).”
Tale indicazioni vanno a modificare le premesse all’allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del “Codice ambientale” , tale allegato sarà però revisionato in maniera sostanziale a partire dal 01-06-2015 dalla Decisione 2014/955/CE che definisce i nuovi codici CER a livello europeo .
Quindi fino a giugno avremo una situazione non chiarissima, con delle indicazioni operative che però si applicano ad un elenco CER che sarà presto modificato , inoltre con il nuovo recepimento di giugno 2015 vi è con la concreta possibilità che le premesse appena definite dal 116/2014 siano anche esse superate da quanto definito in allegato della Decisione Europea.