Con la Legge Comunitaria 2014 si eliminano le semplificazioni, introdotte nel 2013, in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili relative ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, indicati nell’Allegato XI. Tale decisione è stata presa in quanto tale semplificazione era in contrasto con la Direttiva 92/57/CEE.
Quindi una volta a approvata e pubblicata in gazzetta ufficiale anche per i lavori sopra elencati si dovrà fare quindi riferimento al Titolo IV del Testo unico sulla sicurezza, senza nessuna esclusione.
Archivi del mese: aprile 2015
Approfondimenti – 6/2015: rischi conglomerato bituminoso
#sicurezza; #valutazionerischi; #ohsas18001
Recentemente l’INAIL ha pubblicato una interessante documento sulla valutazione dei rischi legati alle mansioni relative alla produzione e posa di conglomerato bituminoso (asfaltatura), tale pubblicazione può rappresentare un utile supporto in fase di valutazione dei rischi sia generale (DVR) che legata ai singoli cantieri (POS), di seguito è riportata la presentazione e il link.
La pubblicazione intende fornire informazioni e dati di supporto al processo di valutazione e gestione dei rischi nelle piccole e medie imprese (PMI) del Comparto “Asfaltatori” che rientra formalmente nel più vasto settore dei lavori edili. Sono stati così analizzati i cicli di “produzione del conglomerato bituminoso” e di “asfaltatura delle strade”.
I lavoratori del comparto preso in esame sono potenzialmente esposti ad una serie di fattori di rischio infortunistico e per la salute. Per quanto riguarda il rischio infortunistico si evidenziano in particolare, dai dati relativi alle aziende oggetto della ricerca, gli incidenti da investimento e da contatto con vari macchinari utilizzati nelle fasi lavorative. Le malattie professionali denunciate dalle aziende analizzate, per gli addetti alle opere di asfaltatura, sono per lo più rappresentate da discopatie da movimentazione manuale di carichi, da alcuni casi di ipoacusia da rumore e da un caso di tumore cutaneo.
Approfondimenti – 5/2015: libretto di impianto – proroga.
Come ogni anno è arrivato il decreto milleproroghe che tra le altre cose ha al posticipato al 31 dicembre 2015 il termine,che era scaduto il 25 dicembre 2014, per l’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili superiori ai 35 kW secondo il nuovo modello definito dal D.P.R. 74/2013 .
Secondo il D.P.R. 74/2013, un impianto termico è definito come un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.
Quindi il nuovo libretto si applica, ad esempio, ai tradizionali impianti termici di climatizzazione invernale (caldaie), agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva (i condizionatori d’aria) e agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.
Tale normativa si porta però dietro oltre alla modifica del modello di libretto, anche l’integrazione del libretto stesso con una dichiarazione (vedi articolo 284 comma 2 del D. Lgs. 152/2006) che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche (di cui all’articolo 285) ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione (di cui all’articolo 286) previsti dallo stesso decreto.
Inoltre il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del Codice dell’ambiente.
È punito con la sanzione amministrativa da euro 516 a 2582 il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige, o redige in modo incompleto, l’atto sopra citato di cui all’art. 284 comma 2 D.Lgs. 152/2006, o non lo trasmette all’autorità competente.
Questo punto appare particolarmente critico per i possessori di caldaie e impianti non recenti.
Si ricorda inoltre che alcune normative regionali (vedi Piano di Risanamento dell’aria della regione Piemonte attualmente in fase di revisione e prorogato come adempimenti) hanno indicato caratteristiche aggiuntive per l’efficienza degli impianti di riscaldamento (es. termo valvole,ecc.).
Approfondimenti – 4/2015: novità sui cronotachigrafi
#qualità; #trasporti; #logistica
Da Lunedì 2 marzo 2015 diventa operativo il Regolamento europeo 165/2014, per ora entrano in vigore solo alcuni articoli (il 24, 34 e 45), mentre per il resto, fino al 2 marzo 2016, rimane valido il testo del 3821/1985.
I nuovi articoli modificano alcune delle norme tecniche e operative sul cronotachigrafo digitale in particolare è inserito un nuovo comma che esonera dall’uso del cronotachigrafo “i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”.
Il secondo comma dell’articolo 45 modifica l’articolo 13 del 561/2006, estende da 50 a 100 chilometri l’esonero del cronotachigrafo nei casi di: veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate usati dai “fornitori di servizi universali” (ossia i servizi postali) o per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della professione (comma d); veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate (comma f); veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali.
Una ulteriore modifica riguarda tutti gli autisti soggetti all’uso del cronotachigrafo e apporta una piccola modifica all’articolo 34, intitolato “utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione”. Il testo riprende l’analogo articolo del Regolamento 3821/1985, ma ha una nuova regola sul controllo, che recita: “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.