Come ogni anno è arrivato il decreto milleproroghe che tra le altre cose ha al posticipato al 31 dicembre 2015 il termine,che era scaduto il 25 dicembre 2014, per l’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili superiori ai 35 kW secondo il nuovo modello definito dal D.P.R. 74/2013 .
Secondo il D.P.R. 74/2013, un impianto termico è definito come un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.
Quindi il nuovo libretto si applica, ad esempio, ai tradizionali impianti termici di climatizzazione invernale (caldaie), agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva (i condizionatori d’aria) e agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.
Tale normativa si porta però dietro oltre alla modifica del modello di libretto, anche l’integrazione del libretto stesso con una dichiarazione (vedi articolo 284 comma 2 del D. Lgs. 152/2006) che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche (di cui all’articolo 285) ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione (di cui all’articolo 286) previsti dallo stesso decreto.
Inoltre il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del Codice dell’ambiente.
È punito con la sanzione amministrativa da euro 516 a 2582 il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige, o redige in modo incompleto, l’atto sopra citato di cui all’art. 284 comma 2 D.Lgs. 152/2006, o non lo trasmette all’autorità competente.
Questo punto appare particolarmente critico per i possessori di caldaie e impianti non recenti.
Si ricorda inoltre che alcune normative regionali (vedi Piano di Risanamento dell’aria della regione Piemonte attualmente in fase di revisione e prorogato come adempimenti) hanno indicato caratteristiche aggiuntive per l’efficienza degli impianti di riscaldamento (es. termo valvole,ecc.).