Approfondimenti – 4/2015:  novità sui cronotachigrafi

#qualità; #trasporti; #logistica
Da Lunedì 2 marzo 2015 diventa operativo il Regolamento europeo 165/2014, per ora entrano in vigore solo alcuni  articoli (il 24, 34 e 45),  mentre per il resto, fino al 2 marzo 2016, rimane valido il testo del 3821/1985.
I nuovi articoli modificano alcune delle norme tecniche e operative sul cronotachigrafo digitale in particolare è inserito un  nuovo comma che esonera dall’uso del cronotachigrafo “i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”.
Il secondo comma dell’articolo 45 modifica l’articolo 13 del 561/2006, estende da 50 a 100 chilometri l’esonero del cronotachigrafo nei casi di: veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate usati dai “fornitori di servizi universali” (ossia i servizi postali) o per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della professione (comma d); veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate (comma f); veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali.
Una ulteriore modifica riguarda tutti gli autisti soggetti all’uso del cronotachigrafo e apporta una piccola modifica all’articolo 34, intitolato “utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione”. Il testo riprende l’analogo articolo del Regolamento 3821/1985, ma ha una nuova regola sul controllo, che recita: “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *