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Deroghe all’obbligo della Marcatura CE delle strutture di carpenteria metallica in cantiere

#Costruzioni, #1090, #9001
Il Regolamento 305.11 è il regolamento europeo che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (compresi le strutture in carpenteria metallica) e prevede delle deroghe alla presenza della marcatura CE su alcune tipologie di prodotti
Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
L’assenza della marcatura CE e della relativa Dichiarazione di Prestazione (DOP) significa che è direttamente responsabilità della Direzione Lavori, in concerto con l’appaltatore, accertare il rispetto dei requisiti minimi di utilizzo del prodotto ( Resistenza meccanica e stabilità;2, Sicurezza in caso d’incendio, Igiene, salute e ambiente, Sicurezza nell’impiego, Protezione contro il rumore, Risparmio energetico e ritenzione di calore, Uso sostenibile delle risorse naturali) nel rispetto delle norme tecniche applicabili ai materiali e alle lavorazioni (es. UNI EN ISO 9606-1:2017 Prove di qualificazione dei saldatori – Saldatura per fusione ).