Parti interessate queste sconosciute. Difficile capire chi sono le Parti Interessate per le norme di gestione e anche capire quali sono questi benedetti requisiti “rilevanti”. Conviene partire dall’inizio. Innanzi tutto le PI devono avere un’effetto o una influenza sulla attività aziendale o su uno specifico progetto. Questo loro effetto deve essere legato alla capacità aziendale di fornire un prodotto o un servizio che soddisfi specifici requisiti di conformità come ad esempio contrattuale o normativa, quindi influenzi o possa influenzare da questo punto di vista quello che faccio . Se la risposta è SI sei una parte interessata, altrimenti NO. Questa premessa è doverosa perché spesso le parti interessate sono individuate nelle valutazioni effettuate dalle aziende come una appendice dei fattori di contesto, tuttavia questo approccio è, a mio avviso, errato. Questo perché i fattori di contesto si individuano secondo criteri diversi (legati agli obbiettivi strategici) e non alla capacità della organizzazione di operare in modo conforme. Sono dei livelli di valutazione diversi. I requisiti delle PI devono essere considerati in base al loro grado di influenzare la capacità aziendale e come risulta evidente di generare rischi o opportunità.
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Azioni per affrontare i rischi e le opportunità
Il concetto di gestione del rischio è stato introdotto nelle ultime revisioni delle norme sui sistemi di gestione e nel mondo delle piccole imprese ( e di chi le imprese le aiuta o almeno ci prova…) ha creato un po’ di difficoltà. Il Risk Management è un concetto semplice in teoria ma di difficile applicazione.Anche le norme ci mettono del loro; contesto esterno ed interno, requisiti delle parti interessate, obbiettivi strategici… come far precipitare tutto questi elementi in una analisi con un minimo di valore aggiunto? Difficile a dirsi la mia opinione è che bisognerebbe approcciarsi al problema con meno algoritmi ma più “nauticamente”, L’impresa è la nave e qualcuno ha in testa un porto e una rotta per raggiungerlo. Da qui, dal racconto della direzione aziendale, si parte per definire i fattori di rischio che compromettono questo obiettivo e le azioni conseguenti.Abbiamo definito degli obbiettivi strategici in modo preciso tipo una area geografica su cui vogliamo entrare, un prodotto o un servizio da sviluppare, o qualche target dal punto di vista finanziario è relativamente semplice andare ad individuare dei fattori di contesto esterno o interno che possono andare ad influire positivamente o negativamente sul raggiungimento di tale obbiettivo. E quindi supponiamo che vogliamo sviluppare un prodotto completamente biodegradabile quali sono i fattori di incertezza che possono farci deviare dalla nostra rotta. Il ragionamento è semplice si fa un elenco di fattori poi si aggiungono un paio di colonne tipo fattori negativi e fattori positivi. Ad esempio “Catena di fornitura” il materiale a cui avevo pensato è introvabile sul mercato “fattore negativo” il rischio è di non riuscire a raggiungere un volume di produzione sostenibile. Le azioni per affrontare questo rischio… uhm chi lo sa! Semplice dicevamo non facile, una valutazione è sempre complessa e dipende da quante risorse disponiamo per farla, risorse e dati più precisamente, ma i dati si trovano più facilmente.
Deroghe all’obbligo della Marcatura CE delle strutture di carpenteria metallica in cantiere
#Costruzioni, #1090, #9001
Il Regolamento 305.11 è il regolamento europeo che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (compresi le strutture in carpenteria metallica) e prevede delle deroghe alla presenza della marcatura CE su alcune tipologie di prodotti
Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
L’assenza della marcatura CE e della relativa Dichiarazione di Prestazione (DOP) significa che è direttamente responsabilità della Direzione Lavori, in concerto con l’appaltatore, accertare il rispetto dei requisiti minimi di utilizzo del prodotto ( Resistenza meccanica e stabilità;2, Sicurezza in caso d’incendio, Igiene, salute e ambiente, Sicurezza nell’impiego, Protezione contro il rumore, Risparmio energetico e ritenzione di calore, Uso sostenibile delle risorse naturali) nel rispetto delle norme tecniche applicabili ai materiali e alle lavorazioni (es. UNI EN ISO 9606-1:2017 Prove di qualificazione dei saldatori – Saldatura per fusione ).