Il 24 dicembre 2015 sono stati emanati dal Ministero dell’Ambiente i Criteri Ambientali Minimi (CAM) con i quali le Pubbliche Amministrazioni potranno valutare le offerte per l’affidamento della progettazione, nuova costruzione e ristrutturazione degli edifici .
La definizione dei criteri ambientali minimi per le varie tipologie di forniture alle pubbliche amministrazioni rientra nell’ottica del Piano di Azione Nazionale che prevede che questi criteri rappresentino il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che possano essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire di massimizzare i benefici ambientali ed economici.
Particolarmente interessanti sono alcuni punti dei Criteri Minimi ambientali destinate alle attività di costruzione:
1) Selezione dei Candidati all’appalto – possesso di sistemi ambientali (certificazione EMAS o ISO 14001);
2) Specifiche tecniche di Cantiere (modalità di esecuzione di alcune lavorazioni e di gestione di alcuni aspetti ambientali)
3) Specifiche tecniche dei componenti ( definizione delle percentuali di materiale riciclato ,criterio generale 15% in totale su peso dell’opera,…)
Si segnala inoltre che l’art. 16 della Legge(Legge n.221 del 28 dicembre 2015 entrata in vigore dal 2 febbraio 2016 ha modificato l’art.75 del Codice dei contratti si prevedendo ulteriori casi di riduzione del massimale della provvisoria per le imprese in possesso di certificazioni ambientali Emas, Uni En Iso 14001, Ecolabel UE, in particolare una ulteriore riduzione del 30% della provvisoria e della definitiva in presenza di certificazione Emas o del 20% in presenza di certificazione Uni En Iso 14001. La riduzione è cumulabile con quella del 50% prevista in caso di certificazione del sistema di qualità (dal 70% all’80% di riduzione se applicate entrambe);