Sentenza 1997 del gennaio 2020 – riutilizzo terra in cantiere: “In virtù della previsione di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), d.lgs. 152/2006, viene escluso dall’applicazione della parte quarta del codice dell’ambiente il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. … Né risulta applicabile la disciplina dei sottoprodotti, con tali intendendosi i soli interventi marginali sui materiali da scavo che non necessitino di complesse infrastrutture operative e che non comportano il successivo smaltimento di notevoli quantità di ulteriori materiali residui. La prova della sussistenza di tale regime più favorevole .. che infatti deve dimostrare che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività.