Sentenza 1997 del gennaio 2020 – riutilizzo terra in cantiere: “In virtù della previsione di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), d.lgs. 152/2006, viene escluso dall’applicazione della parte quarta del codice dell’ambiente il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. … Né risulta applicabile la disciplina dei sottoprodotti, con tali intendendosi i soli interventi marginali sui materiali da scavo che non necessitino di complesse infrastrutture operative e che non comportano il successivo smaltimento di notevoli quantità di ulteriori materiali residui. La prova della sussistenza di tale regime più favorevole .. che infatti deve dimostrare che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività.
Tutti gli articoli di alberto.canepa
Controlli e situazioni di emergenza
Una pianificazione attenta della mobilità vs gestione della emergenza.
Un esempio nell’ambito dei trasporti e della mobilità
Sicurezza stradale, ambiente ecc.
L’aumento del traffico è ormai un problema che ci coinvolge sempre di più sia dal punto di vista delle emissioni e quindi dell’impatto ambientale sia dal punto di vista degli incidenti stradali e quindi di sicurezza dei lavoratori. Basti pensare che in Italia quasi metà degli incidenti sul lavoro registrati dalle statistiche INAIL appartengono alle categorie circolazione stradale o in itinere, con o senza mezzo di trasporto. Questi problemi non sono solo nazionali ma ormai rappresentano una criticità a livello globale. hashtag#ambiente; hashtag#sicurezza; hashtag#incidentistradali
Un datore di lavoro è parificato ad un lavoratore come operatore nell’utilizzare attrezzature ma non dovrebbe essere sanzionato se non avesse subito idonea formazione.
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-d-lgs-81-08-n-1-2020.pdf
Controlli in Cantiere : “Non me li fanno…”
Parti Interessate
Parti interessate queste sconosciute. Difficile capire chi sono le Parti Interessate per le norme di gestione e anche capire quali sono questi benedetti requisiti “rilevanti”. Conviene partire dall’inizio. Innanzi tutto le PI devono avere un’effetto o una influenza sulla attività aziendale o su uno specifico progetto. Questo loro effetto deve essere legato alla capacità aziendale di fornire un prodotto o un servizio che soddisfi specifici requisiti di conformità come ad esempio contrattuale o normativa, quindi influenzi o possa influenzare da questo punto di vista quello che faccio . Se la risposta è SI sei una parte interessata, altrimenti NO. Questa premessa è doverosa perché spesso le parti interessate sono individuate nelle valutazioni effettuate dalle aziende come una appendice dei fattori di contesto, tuttavia questo approccio è, a mio avviso, errato. Questo perché i fattori di contesto si individuano secondo criteri diversi (legati agli obbiettivi strategici) e non alla capacità della organizzazione di operare in modo conforme. Sono dei livelli di valutazione diversi. I requisiti delle PI devono essere considerati in base al loro grado di influenzare la capacità aziendale e come risulta evidente di generare rischi o opportunità.
Linee guida sulla classificazione dei rifiuti
Azioni per affrontare i rischi e le opportunità
Il concetto di gestione del rischio è stato introdotto nelle ultime revisioni delle norme sui sistemi di gestione e nel mondo delle piccole imprese ( e di chi le imprese le aiuta o almeno ci prova…) ha creato un po’ di difficoltà. Il Risk Management è un concetto semplice in teoria ma di difficile applicazione.Anche le norme ci mettono del loro; contesto esterno ed interno, requisiti delle parti interessate, obbiettivi strategici… come far precipitare tutto questi elementi in una analisi con un minimo di valore aggiunto? Difficile a dirsi la mia opinione è che bisognerebbe approcciarsi al problema con meno algoritmi ma più “nauticamente”, L’impresa è la nave e qualcuno ha in testa un porto e una rotta per raggiungerlo. Da qui, dal racconto della direzione aziendale, si parte per definire i fattori di rischio che compromettono questo obiettivo e le azioni conseguenti.Abbiamo definito degli obbiettivi strategici in modo preciso tipo una area geografica su cui vogliamo entrare, un prodotto o un servizio da sviluppare, o qualche target dal punto di vista finanziario è relativamente semplice andare ad individuare dei fattori di contesto esterno o interno che possono andare ad influire positivamente o negativamente sul raggiungimento di tale obbiettivo. E quindi supponiamo che vogliamo sviluppare un prodotto completamente biodegradabile quali sono i fattori di incertezza che possono farci deviare dalla nostra rotta. Il ragionamento è semplice si fa un elenco di fattori poi si aggiungono un paio di colonne tipo fattori negativi e fattori positivi. Ad esempio “Catena di fornitura” il materiale a cui avevo pensato è introvabile sul mercato “fattore negativo” il rischio è di non riuscire a raggiungere un volume di produzione sostenibile. Le azioni per affrontare questo rischio… uhm chi lo sa! Semplice dicevamo non facile, una valutazione è sempre complessa e dipende da quante risorse disponiamo per farla, risorse e dati più precisamente, ma i dati si trovano più facilmente.
Cambiamenti Tecnologici
Come cambierà il mondo del lavoro in base allo sviluppo tecnologico è difficile prevederlo. Le aziende cambieranno scompariranno professioni e se ne creeranno altre e … sicuramente non sarà come ci immaginiamo!
https://www.linkedin.com/posts/alberto-canepa-95482947_better-educated-higher-paid-workers-will-activity-6603954483900760064-EdSu
Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019.
Pubblicate le norme sicurezza antincendio edifici civile abitazione, aggiornate – Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019.
#safety
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/05/19A00734/SG