Tutti gli articoli di alberto.canepa

Un datore di lavoro è parificato ad un lavoratore come operatore nell’utilizzare attrezzature ma non dovrebbe essere sanzionato se non avesse subito idonea formazione.
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-d-lgs-81-08-n-1-2020.pdf

Controlli in Cantiere : “Non me li fanno…”

 Chiunque faccia audit su cantieri e linee di produzione sarà capitato almeno mille volte di sentire risposte come questa. Le registrazioni delle attività di controllo sono sempre difficoltose da evidenziare. Come se i controlli non facessero parte del ciclo di lavoro. Faccio un pezzo o realizzo una parte d’opera, guardo la specifica, verifico quello che devo verificare e la libero per una lavorazione successiva. Facile no. Il punto relativa allo “svincolo” alla fase successiva va registrato, questo ci di dice la 9001. Perchè? per poter assicurare a chi effettuerà la fase successiva che lavorerà su una parte conforme, per poter fornire informazioni su un potenziale problema prima che qualcuno “glassi” la nostra torta di fango che invece doveva essere di cioccolato, per essere sicuri che chi ha dato l’ok sia la figura incaricata a tale scopo (con adeguata competenza e autorità). Più che una prescrizione di una norma sembra un consiglio di un Nonno, Eppure, eppure è sempre difficile trovare evidenze dei controlli ma rilavorare una parte successivamente o banalmente mandare qualcuno dopo a verificare per essere sicuri che tutto vada bene costa e alla fine dell’anno costa tanto.

Parti Interessate

Parti interessate queste sconosciute. Difficile capire chi sono le Parti Interessate per le norme di gestione e anche capire quali sono questi benedetti requisiti “rilevanti”. Conviene partire dall’inizio. Innanzi tutto le PI devono avere un’effetto o una influenza sulla attività aziendale o su uno specifico progetto. Questo loro effetto deve essere legato alla capacità aziendale di fornire un prodotto o un servizio che soddisfi specifici requisiti di conformità come ad esempio contrattuale o normativa, quindi influenzi o possa influenzare da questo punto di vista quello che faccio . Se la risposta è SI sei una parte interessata, altrimenti NO. Questa premessa è doverosa perché spesso le parti interessate sono individuate nelle valutazioni effettuate dalle aziende come una appendice dei fattori di contesto, tuttavia questo approccio è, a mio avviso, errato. Questo perché i fattori di contesto si individuano secondo criteri diversi (legati agli obbiettivi strategici) e non alla capacità della organizzazione di operare in modo conforme. Sono dei livelli di valutazione diversi. I requisiti delle PI devono essere considerati in base al loro grado di influenzare la capacità aziendale e come risulta evidente di generare rischi o opportunità.

Azioni per affrontare i rischi e le opportunità

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Il concetto di gestione del rischio è stato introdotto nelle ultime revisioni delle norme sui sistemi di gestione e nel mondo delle piccole imprese ( e di chi le imprese le aiuta o almeno ci prova…) ha creato un po’ di difficoltà. Il Risk Management è un concetto semplice in teoria ma di difficile applicazione.Anche le norme ci mettono del loro; contesto esterno ed interno, requisiti delle parti interessate, obbiettivi strategici… come far precipitare tutto questi elementi in una analisi con un minimo di valore aggiunto? Difficile a dirsi la mia opinione è che bisognerebbe approcciarsi al problema con meno algoritmi ma più “nauticamente”, L’impresa è la nave e qualcuno ha in testa un porto e una rotta per raggiungerlo. Da qui, dal racconto della direzione aziendale, si parte per definire i fattori di rischio che compromettono questo obiettivo e le azioni conseguenti.Abbiamo definito degli obbiettivi strategici in modo preciso tipo una area geografica su cui vogliamo entrare, un prodotto o un servizio da sviluppare, o qualche target dal punto di vista finanziario è relativamente semplice andare ad individuare dei fattori di contesto esterno o interno che possono andare ad influire positivamente o negativamente sul raggiungimento di tale obbiettivo. E quindi supponiamo che vogliamo sviluppare un prodotto completamente biodegradabile quali sono i fattori di incertezza che possono farci deviare dalla nostra rotta. Il ragionamento è semplice si fa un elenco di fattori poi si aggiungono un paio di colonne tipo fattori negativi e fattori positivi. Ad esempio “Catena di fornitura” il materiale a cui avevo pensato è introvabile sul mercato “fattore negativo” il rischio è di non riuscire a raggiungere un volume di produzione sostenibile. Le azioni per affrontare questo rischio… uhm chi lo sa! Semplice dicevamo non facile, una valutazione è sempre complessa e dipende da quante risorse disponiamo per farla, risorse e dati più precisamente, ma i dati si trovano più facilmente.

Cambiamenti Tecnologici

Come cambierà il mondo del lavoro in base allo sviluppo tecnologico è difficile prevederlo. Le aziende cambieranno scompariranno professioni e se ne creeranno altre e … sicuramente non sarà come ci immaginiamo!

https://www.linkedin.com/posts/alberto-canepa-95482947_better-educated-higher-paid-workers-will-activity-6603954483900760064-EdSu

 

Approfondimenti su PES, PAV e lavori sotto bassa tensione

#45001; #rischioelettrico

Il rischio elettrico è qualcosa a cui la maggior parte dei lavoratori sono esposti normalmente in fase di realizzazione in cantiere e a seguito di interventi di manutenzione o riparazione.

La norma tecnica nazionale che disciplina i lavori elettrici è la norma CEI 11-27 (IV
edizione) pubblicata nel 2014. In tale edizione il rischio è stato messo in correlazione con la zona di lavoro (si veda la figura 5.1), definita in base alla distanza dalle
parti attive non protette (o non sufficientemente protette).

l lavoro elettrico deve essere eseguito da : PES o PAV, oppure, se non si tratta di lavoro sotto tensione, da PEC sotto la supervisione di PES, o da PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV.
Spesso si confonde la l’attirbuzione della qualifica di PES/PAV al possesso di un attestato di un corso di formazione  (normalmente esterno) ma non è cosi o meglio  la condizione di PES o PAV è attribuita dal datore di lavoro (con l’indicazione delle tipologie dei lavori cui si riferisce), sulla base dell’istruzione, dell’esperienza e delle caratteristiche personali significative dal punto di vista professionale (CEI 11-27 punto 4.15.2). Il datore di lavoro si avvale anche delle valutazioni del medico competente.

La pubblicazione INAIL del 2018 sull’argomento è disponibile al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-impianti-in-bassa-tensione.pdf

 

Deroghe all’obbligo della Marcatura CE delle strutture di carpenteria metallica in cantiere

#Costruzioni, #1090, #9001
Il Regolamento 305.11 è il regolamento europeo che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (compresi le strutture in carpenteria metallica) e prevede delle deroghe alla presenza della marcatura CE su alcune tipologie di prodotti
Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
L’assenza della marcatura CE e della relativa Dichiarazione di Prestazione (DOP) significa che è direttamente responsabilità della Direzione Lavori, in concerto con l’appaltatore, accertare il rispetto dei requisiti minimi di utilizzo del prodotto ( Resistenza meccanica e stabilità;2, Sicurezza in caso d’incendio, Igiene, salute e ambiente, Sicurezza nell’impiego, Protezione contro il rumore, Risparmio energetico e ritenzione di calore, Uso sostenibile delle risorse naturali) nel rispetto delle norme tecniche applicabili ai materiali e alle lavorazioni (es. UNI EN ISO 9606-1:2017 Prove di qualificazione dei saldatori – Saldatura per fusione ).

Nuove regole antincendio distributori mobili

#ambiente; #14001 ; #adempimenti
Il 5 gennaio 2018 entra in vigore il Decreto del 22 novembre 2017 che pone nuove regole antincendio per i contenitori-distributori di combustibili di categoria C con capacità fino a nove metri cubi Sono esonerati dall’applicazione del nuovo Decreto i serbatoio che:
* hanno atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti Autorità, così come previsto dall’articolo 38 del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
* hanno il certificato di prevenzione incendi in corso di validità o è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, numero 151;
* sono stati pianificati, o sono in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, numero 151