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Approfondimenti su PES, PAV e lavori sotto bassa tensione

#45001; #rischioelettrico

Il rischio elettrico è qualcosa a cui la maggior parte dei lavoratori sono esposti normalmente in fase di realizzazione in cantiere e a seguito di interventi di manutenzione o riparazione.

La norma tecnica nazionale che disciplina i lavori elettrici è la norma CEI 11-27 (IV
edizione) pubblicata nel 2014. In tale edizione il rischio è stato messo in correlazione con la zona di lavoro (si veda la figura 5.1), definita in base alla distanza dalle
parti attive non protette (o non sufficientemente protette).

l lavoro elettrico deve essere eseguito da : PES o PAV, oppure, se non si tratta di lavoro sotto tensione, da PEC sotto la supervisione di PES, o da PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV.
Spesso si confonde la l’attirbuzione della qualifica di PES/PAV al possesso di un attestato di un corso di formazione  (normalmente esterno) ma non è cosi o meglio  la condizione di PES o PAV è attribuita dal datore di lavoro (con l’indicazione delle tipologie dei lavori cui si riferisce), sulla base dell’istruzione, dell’esperienza e delle caratteristiche personali significative dal punto di vista professionale (CEI 11-27 punto 4.15.2). Il datore di lavoro si avvale anche delle valutazioni del medico competente.

La pubblicazione INAIL del 2018 sull’argomento è disponibile al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-impianti-in-bassa-tensione.pdf

 

Deroghe all’obbligo della Marcatura CE delle strutture di carpenteria metallica in cantiere

#Costruzioni, #1090, #9001
Il Regolamento 305.11 è il regolamento europeo che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (compresi le strutture in carpenteria metallica) e prevede delle deroghe alla presenza della marcatura CE su alcune tipologie di prodotti
Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
L’assenza della marcatura CE e della relativa Dichiarazione di Prestazione (DOP) significa che è direttamente responsabilità della Direzione Lavori, in concerto con l’appaltatore, accertare il rispetto dei requisiti minimi di utilizzo del prodotto ( Resistenza meccanica e stabilità;2, Sicurezza in caso d’incendio, Igiene, salute e ambiente, Sicurezza nell’impiego, Protezione contro il rumore, Risparmio energetico e ritenzione di calore, Uso sostenibile delle risorse naturali) nel rispetto delle norme tecniche applicabili ai materiali e alle lavorazioni (es. UNI EN ISO 9606-1:2017 Prove di qualificazione dei saldatori – Saldatura per fusione ).

Nuove regole antincendio distributori mobili

#ambiente; #14001 ; #adempimenti
Il 5 gennaio 2018 entra in vigore il Decreto del 22 novembre 2017 che pone nuove regole antincendio per i contenitori-distributori di combustibili di categoria C con capacità fino a nove metri cubi Sono esonerati dall’applicazione del nuovo Decreto i serbatoio che:
* hanno atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti Autorità, così come previsto dall’articolo 38 del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
* hanno il certificato di prevenzione incendi in corso di validità o è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, numero 151;
* sono stati pianificati, o sono in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, numero 151

Approfondimenti 5-17: Prodotti da costruzione – Sanzioni

#qualità, #marcaturaCE, #prodotto

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106. “Adeguamento della normativa nazionale alle  disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la  commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.”

Tale decreto abroga e sostituisce il D.P.R. n. 246/1993, che costituiva l’attuazione italiana della precedente normativa europea sui prodotti da costruzione (la Direttiva 89/106/CEE).

Il D.lgs. stabilisce che il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore debbano rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE.

Esso disciplina anche gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA).

Di più specifico interesse per le imprese di costruzione è l’art. 20, che stabilisce le sanzioni per le diverse tipologie di soggetti in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.

Di seguito il quadro delle sanzioni: sanzioni amministrative (da 2.000 a 12.000 euro) per il progettista dell’opera che prescriva prodotti non conformi ai già citati obblighi di marcatura CE. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro); sanzioni amministrative (da 4.000 a 24.000 euro) per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi agli obblighi in materia di marcatura CE e dichiarazione di prestazione stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro); altri tre articoli completano il quadro delle sanzioni (amministrative e/o penali) a carico dei fabbricanti dei materiali, dei distributori e degli organismi di certificazione.

È quindi indispensabile per il costruttore verificare le prestazioni e le richieste progettuale e la sottomissione dei prodotti , prima del loro approvvigionamento, alla direzione lavori.

Per garantire l’armonizzazione delle norme, il D.lgs istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione (presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) che coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova.

Approfondimenti 4-17: riduzione premio Inail 2018

#inail, #sicurezza

L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con d.m. 12.12.2000, come modificato, da ultimo, dal d.m. del 3.3.2015, prevede l’applicazione da parte dell’Inail di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo , calcolati per singola voce di tariffa (es da 11 a 50 lavoratori la riduzione è del 18 %).

Unici elementi di novità per l’anno 2018 sono i seguenti due interventi:
• C16 “l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2017 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”; • D2 “l’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali”.

Aggiornamento

#ambiente, #costruzioni, #14001, #rifiuti
In una recente sentenza la Corte di Cassazione (n. 16441 del 31 marzo 2017), ha confermato la prescrizione legislativa che prevede il deposito temporaneo dei rifiutii, effettuato prima della raccolta, solamente nel luogo di produzione del rifiuto stesso. Questo implica che se il luogo di produzione del rifiuto è diverso e non funzionalmente legato al terreno del deposito, si ha deposito incontrollato punibile con il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.

Approfondimento 1/17 – Proroga dimezzamento sanzioni SISTRI

#ambiente; #14001; #adempimenti

Per quanto riguarda la normativa ambientale il Decreto Milleproghe ha stabilito che viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31
dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa

Aggiornamento

#safety; #ohsas18001
La prossima scadenza importante per quanto riguarda la salute e sicurezza dei lavoratori è relativo all’aggiornamento della formazione prevista dagli accordi stato-regione.
Infatti l’aggiornamento di lavoratori, dirigenti e preposti che sono stati formati prima dell’11 gennaio 2012 deve essere obbligatoriamente svolto entro il prossimo 11 gennaio 2017.

Approfondimenti – 4/2016: pillole di normativa 1090

Se un qualsiasi prodotto di carpenteria metallica viene utilizzato nelle costruzioni civili (edif cio, ponte, ecc.) è assoggettato al Regolamento (EU) 305/2011 “Prodotti da costruzione” e conseguente marcatura CE se il suddetti prodotto fa parte della struttura dell’opera stessa o collabori con essa, per fare sì che la struttura stessa non ceda o crolli.
Questo significa che vanno marcati CE secondo EN 1090 i prodotti che
“….prioritariamente assicurano e/o contribuiscono alla sicurezza strutturale e/o geotecnica delle opere stesse
e che consentono ad un’opera, ove questi sono incorporati permanentemente, di soddisfare in maniera
prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resistenza meccanica e stabilità di cui all’Allegato I del Regolamento
UE 305/2011”. L’obbligatorietà di marcatura CE secondo la norma EN 1090 è iniziata dal 1 luglio 2014.

Approfondimenti – 3/2016: Nuova Sabatini

#attrezzature; #finanziamenti; #adempimentolegislativo;

Approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico delle modifiche alla disciplina riguardanti le modalità di finanziamento- “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, (Strumento finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).
Le novità approvate con Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo prevedono che i fondi per le Pmi “possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della CDP”. “Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli”.
Con la nuova disciplina verranno inoltre ridotti i tempi e la modulistica per attivare le procedure. L’apertura e le tempistiche per l’invio delle nuove domande verranno comunicate con un prossimo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Ricordiamo che la Nuova Sabatini prevede contributi per finanziamenti bancari per le Pmi per l’acquisto di beni strumentali.

Nel dettaglio, la misura prevede il seguente funzionamento:
1. Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura;
2. Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
3. Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.

Con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il plafond di Cdp, inizialmente pari a 2,5 miliardi di euro, è stato incrementato fino a 5 miliardi. Lo stanziamento di bilancio, relativo agli anni 2014-2021, per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari (inizialmente pari a 191,5 milioni di euro) in base a quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 è ora pari a 385,8 milioni di euro.
Sulla base delle procedure definite nell’ambito degli strumenti attuativi della misura, la prenotazione delle risorse finanziarie per l’erogazione dei finanziamenti bancari alle PMI avviene con cadenza mensile e si attua con il coordinamento tra Cdp e Ministero.

riferimenti
06-54927868 – Helpdesk informatico: dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00
06-54927446 – Helpdesk concessioni: dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00
06-54927471 – Helpdesk erogazioni/altro: lunedì- mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Link : http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini