Le procedure di taratura, oltre alle istruzioni relative alle operazioni di taratura, devono, ove
applicabile, dare indicazioni (o contenere riferimenti ad altri documenti) per:
• la protezione di eventuali regolazioni che possono essere manomesse, ove applicabile;
• la compilazione dei rapporti di taratura (rif. §7.8.2 e §7.8.4);
• le istruzioni per l’apposizione di etichette od altra identificazione dello stato di taratura;
• la valutazione dei risultati (criteri di accettabilità) e le azioni da intraprendere in caso di
risultati non conformi alle specifiche.