Se un qualsiasi prodotto di carpenteria metallica viene utilizzato nelle costruzioni civili (edif cio, ponte, ecc.) è assoggettato al Regolamento (EU) 305/2011 “Prodotti da costruzione” e conseguente marcatura CE se il suddetti prodotto fa parte della struttura dell’opera stessa o collabori con essa, per fare sì che la struttura stessa non ceda o crolli.
Questo significa che vanno marcati CE secondo EN 1090 i prodotti che
“….prioritariamente assicurano e/o contribuiscono alla sicurezza strutturale e/o geotecnica delle opere stesse
e che consentono ad un’opera, ove questi sono incorporati permanentemente, di soddisfare in maniera
prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resistenza meccanica e stabilità di cui all’Allegato I del Regolamento
UE 305/2011”. L’obbligatorietà di marcatura CE secondo la norma EN 1090 è iniziata dal 1 luglio 2014.
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Approfondimenti – 3/2016: Nuova Sabatini
#attrezzature; #finanziamenti; #adempimentolegislativo;
Approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico delle modifiche alla disciplina riguardanti le modalità di finanziamento- “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, (Strumento finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).
Le novità approvate con Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo prevedono che i fondi per le Pmi “possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della CDP”. “Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli”.
Con la nuova disciplina verranno inoltre ridotti i tempi e la modulistica per attivare le procedure. L’apertura e le tempistiche per l’invio delle nuove domande verranno comunicate con un prossimo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Ricordiamo che la Nuova Sabatini prevede contributi per finanziamenti bancari per le Pmi per l’acquisto di beni strumentali.
Nel dettaglio, la misura prevede il seguente funzionamento:
1. Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura;
2. Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
3. Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.
Con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il plafond di Cdp, inizialmente pari a 2,5 miliardi di euro, è stato incrementato fino a 5 miliardi. Lo stanziamento di bilancio, relativo agli anni 2014-2021, per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari (inizialmente pari a 191,5 milioni di euro) in base a quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 è ora pari a 385,8 milioni di euro.
Sulla base delle procedure definite nell’ambito degli strumenti attuativi della misura, la prenotazione delle risorse finanziarie per l’erogazione dei finanziamenti bancari alle PMI avviene con cadenza mensile e si attua con il coordinamento tra Cdp e Ministero.
riferimenti
06-54927868 – Helpdesk informatico: dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00
06-54927446 – Helpdesk concessioni: dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00
06-54927471 – Helpdesk erogazioni/altro: lunedì- mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Link : http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
Approfondimenti – 2/2016: Criteri ambientali e riduzione fidejussione settore appalti pubblici #ambiente; #appalti; #adempimentolegislativo; #ISO14001
Il 24 dicembre 2015 sono stati emanati dal Ministero dell’Ambiente i Criteri Ambientali Minimi (CAM) con i quali le Pubbliche Amministrazioni potranno valutare le offerte per l’affidamento della progettazione, nuova costruzione e ristrutturazione degli edifici .
La definizione dei criteri ambientali minimi per le varie tipologie di forniture alle pubbliche amministrazioni rientra nell’ottica del Piano di Azione Nazionale che prevede che questi criteri rappresentino il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che possano essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire di massimizzare i benefici ambientali ed economici.
Particolarmente interessanti sono alcuni punti dei Criteri Minimi ambientali destinate alle attività di costruzione:
1) Selezione dei Candidati all’appalto – possesso di sistemi ambientali (certificazione EMAS o ISO 14001);
2) Specifiche tecniche di Cantiere (modalità di esecuzione di alcune lavorazioni e di gestione di alcuni aspetti ambientali)
3) Specifiche tecniche dei componenti ( definizione delle percentuali di materiale riciclato ,criterio generale 15% in totale su peso dell’opera,…)
Si segnala inoltre che l’art. 16 della Legge(Legge n.221 del 28 dicembre 2015 entrata in vigore dal 2 febbraio 2016 ha modificato l’art.75 del Codice dei contratti si prevedendo ulteriori casi di riduzione del massimale della provvisoria per le imprese in possesso di certificazioni ambientali Emas, Uni En Iso 14001, Ecolabel UE, in particolare una ulteriore riduzione del 30% della provvisoria e della definitiva in presenza di certificazione Emas o del 20% in presenza di certificazione Uni En Iso 14001. La riduzione è cumulabile con quella del 50% prevista in caso di certificazione del sistema di qualità (dal 70% all’80% di riduzione se applicate entrambe);
Approfondimenti – 1/2016: semplificazione degli appalti pubblici novità in campo europeo
#Procurament
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8611
Oggi la Commissione europea ha adottato il Documento Europeo Procurement singola (PESD) che ridurrà sensibilmente gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), che vogliono avere una buona possibilità di vincere un appalto pubblico.
La Pesd sostituirà l’attuale sistema, che possono differire notevolmente tra gli Stati membri. Mentre alcuni paesi hanno già introdotto qualche forma di auto-dichiarazione di idoneità, altri richiedono a tutte le parti interessate a fornire piena prova documentale della loro idoneità, situazione finanziaria e capacità.
La Pesd consentirà a tutte le imprese per via elettronica di auto-dichiarano che essi soddisfano i criteri necessari normativi o esigenze di capacità commerciali, e solo l’impresa vincitrice dovrà presentare tutta la documentazione comprovante che si qualifica per il contratto.
Per facilitarne l’uso, un sistema libero, basato sul web è stato sviluppato per gli Stati membri e le imprese.
Come gli Stati membri possono posporre l’obbligo di utilizzare esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici fino al 18 ottobre 2018, la PESD può essere stampato, compilato a mano, digitalizzato e inviato elettronicamente fino ad allora.
Elżbieta Bieńkowska, commissario responsabile per il Mercato interno, industria, Imprenditorialità e piccole e medie imprese, ha dichiarato: “Riducendo il volume dei documenti necessari, il Documento appalti unico europeo che renderà più facile per le imprese a partecipare alle procedure di aggiudicazione pubbliche Le amministrazioni pubbliche potranno beneficiare di una. più ampia gamma di offerte che garantiscono una migliore qualità e rapporto qualità-prezzo. ”
La semplificazione di oggi della procedura di gara è uno dei principali elementi della riforma degli appalti pubblici che entrerà in vigore il 18 aprile, 2016.
Con il nuovo sistema, i fornitori devono dichiarare di essere in grado, su richiesta e senza indugio, per fornire i documenti giustificativi necessari per dimostrare la conformità, a meno che non siano già accessibili via pubblici registri. Questo significa meno oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo ai soggetti che non riescono a vincere la gara.
Il sistema basato sul web è basato su un modello di dati che è stato sviluppato in collaborazione con una vasta gamma di parti interessate attive nel settore della normalizzazione. Il finanziamento previsto dal collegare l’Europa (CEF) sarà messo a disposizione per facilitare l’integrazione della PESD in soluzioni elettronici di appalto esistenti. La Pesd consentirà il riutilizzo dei dati compilati da parte delle imprese nelle procedure di appalto precedenti. E ‘anche il punto di ingresso per la digitalizzazione della fase di qualificazione degli appalti pubblici.
Maggiori informazioni sul documento europea sugli appalti unico
Prevenire la corruzione – Nuove regole sugli appalti pubblici come di aprile 2016
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 che istituisce la forma standard per il documento unico europeo Procurement (Testo rilevante ai fini del SEE) – La PESD è un allegato al presente regolamento
Approfondimenti – 7/2015: piccoli cantieri e manutenzioni nessuna semplificazione
Con la Legge Comunitaria 2014 si eliminano le semplificazioni, introdotte nel 2013, in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili relative ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, indicati nell’Allegato XI. Tale decisione è stata presa in quanto tale semplificazione era in contrasto con la Direttiva 92/57/CEE.
Quindi una volta a approvata e pubblicata in gazzetta ufficiale anche per i lavori sopra elencati si dovrà fare quindi riferimento al Titolo IV del Testo unico sulla sicurezza, senza nessuna esclusione.
Approfondimenti – 6/2015: rischi conglomerato bituminoso
#sicurezza; #valutazionerischi; #ohsas18001
Recentemente l’INAIL ha pubblicato una interessante documento sulla valutazione dei rischi legati alle mansioni relative alla produzione e posa di conglomerato bituminoso (asfaltatura), tale pubblicazione può rappresentare un utile supporto in fase di valutazione dei rischi sia generale (DVR) che legata ai singoli cantieri (POS), di seguito è riportata la presentazione e il link.
La pubblicazione intende fornire informazioni e dati di supporto al processo di valutazione e gestione dei rischi nelle piccole e medie imprese (PMI) del Comparto “Asfaltatori” che rientra formalmente nel più vasto settore dei lavori edili. Sono stati così analizzati i cicli di “produzione del conglomerato bituminoso” e di “asfaltatura delle strade”.
I lavoratori del comparto preso in esame sono potenzialmente esposti ad una serie di fattori di rischio infortunistico e per la salute. Per quanto riguarda il rischio infortunistico si evidenziano in particolare, dai dati relativi alle aziende oggetto della ricerca, gli incidenti da investimento e da contatto con vari macchinari utilizzati nelle fasi lavorative. Le malattie professionali denunciate dalle aziende analizzate, per gli addetti alle opere di asfaltatura, sono per lo più rappresentate da discopatie da movimentazione manuale di carichi, da alcuni casi di ipoacusia da rumore e da un caso di tumore cutaneo.
Approfondimenti – 5/2015: libretto di impianto – proroga.
Come ogni anno è arrivato il decreto milleproroghe che tra le altre cose ha al posticipato al 31 dicembre 2015 il termine,che era scaduto il 25 dicembre 2014, per l’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili superiori ai 35 kW secondo il nuovo modello definito dal D.P.R. 74/2013 .
Secondo il D.P.R. 74/2013, un impianto termico è definito come un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.
Quindi il nuovo libretto si applica, ad esempio, ai tradizionali impianti termici di climatizzazione invernale (caldaie), agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva (i condizionatori d’aria) e agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.
Tale normativa si porta però dietro oltre alla modifica del modello di libretto, anche l’integrazione del libretto stesso con una dichiarazione (vedi articolo 284 comma 2 del D. Lgs. 152/2006) che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche (di cui all’articolo 285) ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione (di cui all’articolo 286) previsti dallo stesso decreto.
Inoltre il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del Codice dell’ambiente.
È punito con la sanzione amministrativa da euro 516 a 2582 il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige, o redige in modo incompleto, l’atto sopra citato di cui all’art. 284 comma 2 D.Lgs. 152/2006, o non lo trasmette all’autorità competente.
Questo punto appare particolarmente critico per i possessori di caldaie e impianti non recenti.
Si ricorda inoltre che alcune normative regionali (vedi Piano di Risanamento dell’aria della regione Piemonte attualmente in fase di revisione e prorogato come adempimenti) hanno indicato caratteristiche aggiuntive per l’efficienza degli impianti di riscaldamento (es. termo valvole,ecc.).
Approfondimenti – 4/2015: novità sui cronotachigrafi
#qualità; #trasporti; #logistica
Da Lunedì 2 marzo 2015 diventa operativo il Regolamento europeo 165/2014, per ora entrano in vigore solo alcuni articoli (il 24, 34 e 45), mentre per il resto, fino al 2 marzo 2016, rimane valido il testo del 3821/1985.
I nuovi articoli modificano alcune delle norme tecniche e operative sul cronotachigrafo digitale in particolare è inserito un nuovo comma che esonera dall’uso del cronotachigrafo “i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”.
Il secondo comma dell’articolo 45 modifica l’articolo 13 del 561/2006, estende da 50 a 100 chilometri l’esonero del cronotachigrafo nei casi di: veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate usati dai “fornitori di servizi universali” (ossia i servizi postali) o per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della professione (comma d); veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate (comma f); veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali.
Una ulteriore modifica riguarda tutti gli autisti soggetti all’uso del cronotachigrafo e apporta una piccola modifica all’articolo 34, intitolato “utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione”. Il testo riprende l’analogo articolo del Regolamento 3821/1985, ma ha una nuova regola sul controllo, che recita: “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.
#rifiuti; #ambiente; #iso14001
Sul seguente sito (http://mud.ecocerved.it/Tracciati/TracciatiSoftware) è disponibile il software prodotto da UNIONCAMERE per la compilazione del MUD, si ricorda che il file prodotto deve poi essere reso disponibile telematicamente alle Camere di commercio tramite il sitowww.mudtelematico.it entro il 30 aprile 2015.
Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici. (NO: floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato).