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Approfondimenti – 2/2016: necessità di Piano Operativo Sicurezza per le forniture di CLS – chiarimenti #sicurezza; #safety; #cantiere; #ohsas18001

Nella circolare riportata in calce, il ministero del lavoro chiarisce quando un fornitore di CLS ha l’obbligo di redigere un POS per lo specifico cantiere, tale necessità, secondo la circolare, non è presente quando in cantiere l’autista della auto-betoniera non effettui nessuna attività a pie macchina ( quindi non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa) in caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera quindi è necessaria la presenza di apposito POS.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza Roma, 10/02/2016
Prot. 37 / 0002597 / MA007.A001.10742
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Divisione III – Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica
Alle Direzioni Interregionali del Lavoro
Direzioni Territoriali del Lavoro
LORO SEDI
e, p.c. al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
SEDE

Oggetto: Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo.

Con la presente nota si forniscono chiarimenti concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
Il d.lgs. n. 81/2008, negli artt. 26 e 96, ha preso in considerazione le mere forniture di materiali ed attrezzature. In particolare l’art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008 ha stabilito che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso m cui nel cantiere operi unii unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: […] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b)”.
Il successivo comma 1-bis del medesimo art. 96 ha precisato che “la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26” con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
L’art. 26, comma 3-bis, del decreto in parola, ha stabilito che l’obbligo di redazione del DUVRI (di cui al precedente comma 3 dello stesso articolo) non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”.
Dalla lettura coordinata dei due articoli citati del d.lgs. n. 81/2008 si desume che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del POS, per effetto dell’art. 96, comma 1 bis, sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26, comma 3-bis. fermi restando comunque per tali aziende gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
Premesso quanto sopra, in merito alle operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili, diversi operatori del settore hanno rappresentato la necessità di chiarire in quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una “mera fornitura di materiali”, tali da poter rientrare nel disposto di cui all’art. 96, co 1 bis, e quindi esonerare le imprese dalla redazione del POS.
Per risolvere tale questione la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la redazione di una procedura per la fornitura in cantiere approvata il 19/01/2011 e diffusa con Lettera Circolare del 10/02/2011, con la quale sono fornite indicazioni operative relativamente alle “informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra fornitore e impresa cliente” ed alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della “sicurezza dei lavoratori coinvolti a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calce struggo da parte dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”.
La citata Lettera Circolare, inoltre, impartisce precise indicazioni sulle procedure di sicurezza che deve rispettare il lavoratore dell’impresa fornitrice che, nel caso di “mera” fornitura, “non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa” (cfr. 6.3.2 Scarico in benna o secchione e6.4 Operazioni di pompaggio), cosicché, in caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.
Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è pertanto necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratti di una “mera” fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest’ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).
Nel primo caso, come detto, non si potrà esigere il POS o il DUVRI per effetto, rispettivamente, degli artt. 96, comma 1-bis, e 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26, comma 2, del medesimo d.lgs.
La procedura per la fornitura di calcestruzzo, approvata dalla Commissione consultiva permanente ed emanata con lettera circolare di questo Ministero del 10/02/2011, dà applicazione al citato art. 26, comma 2.
Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 81/2008, e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo PAPA)

Approfondimenti – 2/2016: Criteri ambientali e riduzione fidejussione settore appalti pubblici #ambiente; #appalti; #adempimentolegislativo; #ISO14001

Il 24 dicembre 2015 sono stati emanati dal Ministero dell’Ambiente i Criteri Ambientali Minimi (CAM) con i quali le Pubbliche Amministrazioni potranno valutare le offerte per l’affidamento della progettazione, nuova costruzione e ristrutturazione degli edifici .
La definizione dei criteri ambientali minimi per le varie tipologie di forniture alle pubbliche amministrazioni rientra nell’ottica del Piano di Azione Nazionale che prevede che questi criteri rappresentino il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che possano essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire di massimizzare i benefici ambientali ed economici.
Particolarmente interessanti sono alcuni punti dei Criteri Minimi ambientali destinate alle attività di costruzione:
1) Selezione dei Candidati all’appalto – possesso di sistemi ambientali (certificazione EMAS o ISO 14001);
2) Specifiche tecniche di Cantiere (modalità di esecuzione di alcune lavorazioni e di gestione di alcuni aspetti ambientali)
3) Specifiche tecniche dei componenti ( definizione delle percentuali di materiale riciclato ,criterio generale 15% in totale su peso dell’opera,…)

Si segnala inoltre che l’art. 16 della Legge(Legge n.221 del 28 dicembre 2015 entrata in vigore dal 2 febbraio 2016 ha modificato l’art.75 del Codice dei contratti si prevedendo ulteriori casi di riduzione del massimale della provvisoria per le imprese in possesso di certificazioni ambientali Emas, Uni En Iso 14001, Ecolabel UE, in particolare una ulteriore riduzione del 30% della provvisoria e della definitiva in presenza di certificazione Emas o del 20% in presenza di certificazione Uni En Iso 14001. La riduzione è cumulabile con quella del 50% prevista in caso di certificazione del sistema di qualità (dal 70% all’80% di riduzione se applicate entrambe);

Approfondimenti – 1/2016: semplificazione degli appalti pubblici novità in campo europeo

#Procurament
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8611

Oggi la Commissione europea ha adottato il Documento Europeo Procurement singola (PESD) che ridurrà sensibilmente gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), che vogliono avere una buona possibilità di vincere un appalto pubblico.
La Pesd sostituirà l’attuale sistema, che possono differire notevolmente tra gli Stati membri. Mentre alcuni paesi hanno già introdotto qualche forma di auto-dichiarazione di idoneità, altri richiedono a tutte le parti interessate a fornire piena prova documentale della loro idoneità, situazione finanziaria e capacità.
La Pesd consentirà a tutte le imprese per via elettronica di auto-dichiarano che essi soddisfano i criteri necessari normativi o esigenze di capacità commerciali, e solo l’impresa vincitrice dovrà presentare tutta la documentazione comprovante che si qualifica per il contratto.
Per facilitarne l’uso, un sistema libero, basato sul web è stato sviluppato per gli Stati membri e le imprese.
Come gli Stati membri possono posporre l’obbligo di utilizzare esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici fino al 18 ottobre 2018, la PESD può essere stampato, compilato a mano, digitalizzato e inviato elettronicamente fino ad allora.
Elżbieta Bieńkowska, commissario responsabile per il Mercato interno, industria, Imprenditorialità e piccole e medie imprese, ha dichiarato: “Riducendo il volume dei documenti necessari, il Documento appalti unico europeo che renderà più facile per le imprese a partecipare alle procedure di aggiudicazione pubbliche Le amministrazioni pubbliche potranno beneficiare di una. più ampia gamma di offerte che garantiscono una migliore qualità e rapporto qualità-prezzo. ”
La semplificazione di oggi della procedura di gara è uno dei principali elementi della riforma degli appalti pubblici che entrerà in vigore il 18 aprile, 2016.
Con il nuovo sistema, i fornitori devono dichiarare di essere in grado, su richiesta e senza indugio, per fornire i documenti giustificativi necessari per dimostrare la conformità, a meno che non siano già accessibili via pubblici registri. Questo significa meno oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo ai soggetti che non riescono a vincere la gara.
Il sistema basato sul web è basato su un modello di dati che è stato sviluppato in collaborazione con una vasta gamma di parti interessate attive nel settore della normalizzazione. Il finanziamento previsto dal collegare l’Europa (CEF) sarà messo a disposizione per facilitare l’integrazione della PESD in soluzioni elettronici di appalto esistenti. La Pesd consentirà il riutilizzo dei dati compilati da parte delle imprese nelle procedure di appalto precedenti. E ‘anche il punto di ingresso per la digitalizzazione della fase di qualificazione degli appalti pubblici.
Maggiori informazioni sul documento europea sugli appalti unico
Prevenire la corruzione – Nuove regole sugli appalti pubblici come di aprile 2016
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 che istituisce la forma standard per il documento unico europeo Procurement (Testo rilevante ai fini del SEE) – La PESD è un allegato al presente regolamento

 Approfondimenti – 7/2015:  piccoli cantieri e manutenzioni nessuna semplificazione

#sicurezza; #cantiere; #adempimentolegislativo; #ohsas18001

Con la Legge Comunitaria 2014 si eliminano  le semplificazioni, introdotte nel 2013, in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili relative ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, indicati nell’Allegato XI. Tale decisione è stata presa in quanto tale semplificazione era in contrasto con la Direttiva 92/57/CEE.
Quindi una volta a approvata e pubblicata in gazzetta ufficiale anche per i lavori sopra elencati si dovrà fare quindi riferimento al Titolo IV del Testo unico sulla sicurezza, senza nessuna esclusione.

Approfondimenti – 6/2015:  rischi conglomerato bituminoso

#sicurezza; #valutazionerischi; #ohsas18001

Recentemente l’INAIL ha pubblicato una interessante documento sulla valutazione dei rischi legati alle mansioni relative alla produzione e  posa di conglomerato bituminoso (asfaltatura), tale pubblicazione può rappresentare un utile supporto in fase di valutazione dei rischi sia generale (DVR) che legata ai singoli cantieri (POS), di seguito è riportata la presentazione e il link.

http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ListaPubblicazioni/p/DettaglioPubblicazioni/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_178134&wlpnewPage__dettaglioDaArchivio=true&_windowLabel=newPage#

La pubblicazione intende fornire informazioni e dati di supporto al processo di valutazione e gestione dei rischi nelle piccole e medie imprese (PMI) del Comparto “Asfaltatori” che rientra formalmente nel più vasto settore dei lavori edili. Sono stati così analizzati i cicli di “produzione del conglomerato bituminoso” e di “asfaltatura delle strade”.
I lavoratori del comparto preso in esame sono potenzialmente esposti ad una serie di fattori di rischio infortunistico e per la salute. Per quanto riguarda il rischio infortunistico si evidenziano in particolare, dai dati relativi alle aziende oggetto della ricerca, gli incidenti da investimento e da contatto con vari macchinari utilizzati nelle fasi lavorative. Le malattie professionali denunciate dalle aziende analizzate, per gli addetti alle opere di asfaltatura, sono per lo più rappresentate da discopatie da movimentazione manuale di carichi, da alcuni casi di ipoacusia da rumore e da un caso di tumore cutaneo.

Approfondimenti – 5/2015:  libretto di impianto – proroga.

#ambiente; #adempimenti; #iso14001
Come ogni anno è arrivato il decreto  milleproroghe che tra le altre cose ha al posticipato  al 31 dicembre 2015 il termine,che era scaduto il 25 dicembre 2014, per l’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili superiori ai 35 kW secondo il nuovo modello definito dal D.P.R. 74/2013 .

Secondo il D.P.R. 74/2013, un impianto termico è definito come un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.
Quindi il nuovo libretto si applica, ad esempio, ai tradizionali impianti termici di climatizzazione invernale (caldaie), agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva (i condizionatori d’aria) e agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.

Tale normativa si porta però dietro oltre alla modifica del modello di libretto, anche l’integrazione del libretto stesso  con una dichiarazione (vedi articolo 284 comma 2 del D. Lgs. 152/2006) che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche (di cui all’articolo 285) ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione (di cui all’articolo 286) previsti dallo stesso decreto.

Inoltre  il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del Codice dell’ambiente.
È punito con la sanzione amministrativa da euro 516 a 2582 il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige, o redige in modo incompleto, l’atto sopra citato di cui all’art. 284 comma 2 D.Lgs. 152/2006, o non lo trasmette all’autorità competente.

Questo punto appare particolarmente critico per i possessori di caldaie e impianti non recenti.

Si ricorda inoltre che alcune normative regionali (vedi Piano di Risanamento dell’aria della regione Piemonte attualmente in fase di revisione e prorogato come adempimenti) hanno indicato caratteristiche aggiuntive per l’efficienza degli impianti di riscaldamento (es. termo valvole,ecc.).

Approfondimenti – 4/2015:  novità sui cronotachigrafi

#qualità; #trasporti; #logistica
Da Lunedì 2 marzo 2015 diventa operativo il Regolamento europeo 165/2014, per ora entrano in vigore solo alcuni  articoli (il 24, 34 e 45),  mentre per il resto, fino al 2 marzo 2016, rimane valido il testo del 3821/1985.
I nuovi articoli modificano alcune delle norme tecniche e operative sul cronotachigrafo digitale in particolare è inserito un  nuovo comma che esonera dall’uso del cronotachigrafo “i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”.
Il secondo comma dell’articolo 45 modifica l’articolo 13 del 561/2006, estende da 50 a 100 chilometri l’esonero del cronotachigrafo nei casi di: veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate usati dai “fornitori di servizi universali” (ossia i servizi postali) o per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della professione (comma d); veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate (comma f); veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali.
Una ulteriore modifica riguarda tutti gli autisti soggetti all’uso del cronotachigrafo e apporta una piccola modifica all’articolo 34, intitolato “utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione”. Il testo riprende l’analogo articolo del Regolamento 3821/1985, ma ha una nuova regola sul controllo, che recita: “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.

Approfondimenti – 3/2015: Classificazione dei rifiuti #rifiuti; #ambiente; #iso14001

Sulla classificazione dei rifiuti sono usciti due importanti provvedimenti purtroppo slegati fra loro, il primo è la legge 116/2014 che entra in vigore il 18-02-15 che fornisce indicazioni su quali sono i passi da seguire per classificare un rifiuto:

“1) la classificazione deve avvenire “in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”;
2) se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinare al fine di procedere alla sua gestione;
3) Se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
4) Se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede. Le indagini da svolgere sono: a) individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi); b) determinare i pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti); c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuti presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).”

Tale indicazioni vanno a modificare le premesse all’allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del “Codice ambientale” , tale allegato sarà però revisionato in maniera sostanziale a partire dal 01-06-2015 dalla Decisione 2014/955/CE che definisce i nuovi codici CER a livello europeo .

Quindi fino a giugno avremo una situazione non chiarissima, con delle indicazioni operative che però si applicano ad un elenco CER che sarà presto modificato , inoltre con il nuovo recepimento di giugno 2015 vi è con la concreta possibilità che le premesse appena definite dal 116/2014 siano anche esse superate da quanto definito in allegato della Decisione Europea.

#rifiuti; #ambiente; #iso14001
Sul seguente sito (http://mud.ecocerved.it/Tracciati/TracciatiSoftware)  è disponibile il software prodotto da UNIONCAMERE per la compilazione del MUD, si ricorda che il file prodotto deve poi essere reso disponibile  telematicamente  alle Camere di commercio tramite il sitowww.mudtelematico.it entro il 30 aprile 2015.
Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici. (NO: floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato).