Il datore di lavoro ha la responsabilità di:
• Esporre in azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, locandine che illustrano i comportamenti da seguire per prevenire e contenere il rischio (VEDI ALLEGATO)
• Assicurare nei bagni quantità sufficienti, sempre disponibili, di sapone liquido e salviette per asciugarsi ed esporre, in corrispondenza dei dispenser, le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani. ((VEDI ALLEGATO)
• Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani (per reparto, unità produttiva,…)
• Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %.
• Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi (PREDISPORRE COMUNICAZIONE AI DIPEDENTI).
• Evitare incontri collettivi in situazione di affollamento in ambienti chiusi (meeting, seminari, corsi di formazione…). Attuare comunque misure di distanziamento sociale e privilegiare in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto comunque garantendo il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
• Regolamentare tramite CARTELLI gli spazi destinati alla ristorazione (es. mense, sale caffè) in modo da evitare molti accessi contemporanei per ricordare far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
– Utilizzo di risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica
• Posticipare di tutti i viaggi non strettamente indispensabili
• Favorire una corretta informazione rispetto alla non pericolosità dei prodotti made in CHINA e pacchi provenienti dalla Cina o altre aree a rischio.
Misure universali
Il Datore di Lavoro ha la responsabilità di informare il personale sulle misure di prevenzione generali applicabili che sono:
• lavarsi spesso le mani. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un gel su base alcoolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%).
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
• evitare abbracci e strette di mano;
• mantenere, nei contatti interpersonali, una distanza di almeno un metro;
• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie (igiene respiratoria); coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
• non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool;
• usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate.
Utilizzo di mascherine chirurgiche
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare la mascherina chirurgica solo quando si hanno sintomi respiratori quali tosse e starnuti, poiché sono utili a limitare il contagio delle persone circostanti, o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.
Misure previste per i lavoratori individuati come “contatti stretti”
Si evidenzia in premessa che l’individuazione dei contatti stretti, a seguito di un caso di infezione da CoViD-19 (sospetto, probabile o confermato), spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’Asl territorialmente competente, così come la disposizione delle misure previste nei confronti dei contatti stretti (quarantena con sorveglianza attiva). Si precisa che il caso sospetto, secondo le definizioni dell’OMS, prevede la presenza sia di una sintomatologia respiratoria acuta sia del criterio epidemiologico (riferimento Circolari del Ministero della Salute). Pertanto, la semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto; in ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale.
Al fine di individuare tutti i contatti dei casi legati all’attività lavorativa, sulla base di una reale esposizione al rischio, è indispensabile la collaborazione del Datore di lavoro, e in particolare del medico competente.
I lavoratori individuati come contatti stretti di un caso vengono posti in quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni e di tale misura viene informato il datore di lavoro.
L’assenza dal lavoro, in tali casi, è coperta da certificazione ai fini INPS per motivi di sanità pubblica, come previsto dal citato DPCM nell’attuale fase di emergenza.
Per i lavoratori che non siano stati individuati come contatti stretti, non sono previste misure particolari di sorveglianza.